Che fine farà la PEC? A partire dal 1 luglio 2016 è entrato in vigore Regolamento eIDAS– electronic IDentification Authentication and Signature, le nuove norme europee per armonizzare la gestione delle procedure di firma e verifica delle identità digitali con l’obiettivo di rafforzare la fiducia negli ambienti online e nelle transazioni elettroniche.
leggi DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179
Questo nuovo Regolamento Europeo va a sostituire la precedente Direttiva (1999/93/CE) sulle firme elettroniche, introducendo importanti novità a livello giuridico e nuovi servizi che riguarderanno sia le imprese che gli studi professionali. In particolare eIDAS andrà a modificare l’attuale Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) in tema di firme elettroniche.
Come sempre, vi sono delle differenze tra le due normative che dovranno essere “chiarite” per poter metterle in pratica nella vita quotidiana sia da parte del cittadino, sia della Pubblica Amministrazione.
Andiamo ad esaminare alcuni dei temi trattati e non ne facciamo una disamina completa poiché vogliamo concentrarci sui punti più vicini al nostro mondo lavorativo ed interesse professionale.
Si riconosce ai cittadini la possibilità di indicare al Comune di residenza un domicilio digitale come canale esclusivo di comunicazione con l’amministrazione.
Nell’articolo 1 il domicilio digitale è l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato secondo le norme eIDAS, che consente la prova al momento della ricezione.
Questa specifica di “altro servizio di recapito certificato qualificato” significa un servizio fiduciario che ha diverse caratteristiche rispetto alla PEC che conosciamo
La Posta Elettronica Certificata soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS per il servizio elettronico di recapito certificato, ma non soddisfa appieno i requisiti previsti per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
In particolare, attualmente non è prevista la verifica certa dell’identità del richiedente la casella di PEC e non è previsto che il gestore debba obbligatoriamente sottoporsi a delle verifiche di conformità da parte degli organismi designati. (Leggi)
Insomma la PEC di fatto è un servizio fiduciario non qualificato, quindi deve essere adeguata.
Come sappiamo la PEC non è obbligatoria per i cittadini, a differenza di imprese e professionisti, ma un domicilio digitale sarà comunque messo a disposizione sull’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), secondo le modalità individuate con decreto ministeriale.
Se ieri ci era consentito presentare alla PA un’istanza via PEC, da oggi “è ammesso anche l’utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato”, quindi può essere un servizio di messaggistica istantanea realizzato come servizio fiduciario, come un WhatsApp, purché rispetti i requisiti del Regolamento?
Altra grande differenza tra l’attuale Codice dell’Amministrazione Digitale e il Regolamento eIDAS è che in quest’ultimo sono disciplinate solamente tre delle tipologie di firma elettronica individuate dal CAD (firma elettronica, avanzata e qualificata) insieme a tre sigilli elettronici. La firma digitale resta dunque una peculiarità della normativa italiana!
Certo se in Svizzera vengono accettati dalla burocrazia comunicazioni via email (od altri canali come instant messaging) o documenti/certificati inviati via scanner, ci domandiamo come, in mondo globale, possano sopravvive ancora le soluzioni tecnologiche normate a livello locale!