Recupero crediti, si può comprare NPL ma attenzione

Recupero crediti, si può comprare NPL ma attenzione a stare dentro ad alcuni binari per non incorrere nel pericolo più grande: l’esercizio abusivo dell’attività finanziaria!

Il 23 giugno a Roma all’evento StopSecret, ci siamo confrontati su questo tema per capire come le società di recupero possono acquistare i crediti in sofferenza, quali sono le eccezioni e dove sono le criticità del mercato dei Non Performing Loans che in Italia stenta a partire.

Innanzi tutto, con il DM 53 del 2015 del MEF si è introdotta una nuova definizione di “attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” e vi è ben specificato come l’acquisto a titolo oneroso di crediti è un attività finanziaria. Vi è però una ECCEZIONE, non è attività finanziaria l’acquisto a titolo definitivo da parte di società titolari della licenza (nota bene: non soggetti) per l’attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell’articolo 115 del Testo Unico delle leggi.

Tutto questo però devo soddisfare tre fondamentali condizioni, come illustrato dettagliatamente dall’avv. Marco Recchi:

  1. i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da banche o intermediari finanziari..classificati in sofferenza (no incagli)
  2. l’importo dei crediti acquistati non deve superare l’ammontare complessivo del patrimonio netto interamente versato (vedi Nota Unirec del 4/08/2015)
  3. il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti…senza la modifica delle condizioni contrattuali

Ed ecco qui una grande differenza tra acquirenti con licenza ex art.106 TUB e quelli con licenza ex art.115 TULPS!

Quindi cosa cambia per un debitore se viene “acquistato” da una nuova 106 o da una 115?

Le nuove 106 sono conferenti nella centrale rischi, ossia se acquistano crediti devono continuare a segnalare i soggetti che hanno un debito verso il sistema creditizio e finanziario, mentre le 115 non lo sono. Il debitore quindi nel primo caso continua ad essere visibile ossia se si presenta ad una banca per accedere al credito queste informazioni saranno disponibili mentre nell’altro caso no. Quindi per i consumatori é molto diverso trovarsi nella prima o seconda situazione, la cosa strana è che le associazioni dei consumatori ad oggi non hanno ancora detto niente….attendiamo novità e aggiornamenti!

Altro punto cruciale previsto nel D.Lgs. 141, le nuove 106 si possono avvalere degli agenti in attività finanziaria per consulenza, e ristrutturazione debiti e gestione dei crediti. Quindi possono negoziare nuovi contratti e sostituire l’obbligazione precedente mentre l’attività che può svolgere una 115 deve rimanere nel perimetro del recupero crediti, può solo giungere a saldo straccio, rateizzazione ma mai a a nuova obbligazione (vedi condizione n.3)

Per vedere come si evolverà il mercato occorre aspettare gli esiti delle richieste fatte dalle società per diventare 106 (domande chiuse a febbraio) che tra settembre e dicembre riceveranno le risposte definitive.

Infine dall’avv. Marco Recchi sono state fornite delle soluzioni operative per le società 115:
Recchi

E mentre il mercato degli NPL non decolla vi invitiamo a fare delle riflessioni sulle principali motivazioni di questo come evidenziato nell’articolo di Riccardo Tedeschi, senior specialist di Prometeia e professore a contratto presso l’Università di Bologna, che ricapitola in maniera chiara ed esaustiva i nodi principali che sono alla base del cosiddetto spread bid/ask – la distanza tra il prezzo al quale gli operatori finanziari sarebbero disposti a vendere le sofferenze ed il prezzo al quale gli investitori sarebbero disposti a pagarle – articolo completo.

Ecco che ritorna il punto chiave: la mancanza di un adeguato set di informazioni per favorire la trasparenza sul sottostante oggetto di compravendita e sui tempi di recupero.

Punto cruciale sul quale lavorare!

Occorre aumentare il valore dei crediti con due diligence più veloci e curate. Vedi